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Contraddittorio preventivo obbligatorio dal 1 luglio 2020:luci ed ombre

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La Legge n. 58 del 28 giugno 2019 di conversione del Decreto Crescita (D.L. 34/2019), ha introdotto l’obbligo, per l’Amministrazione finanziaria di avviare il contraddittorio preventivo con il contribuente.

In particolare, l’articolo 4-octies rubricato “Obbligo di invito al contraddittorio”, ha inserito all’interno del D.lgs. n. 218/1997, l’art. 5-ter il quale dispone che l’Amministrazione finanziaria può emettere gli avvisi di accertamento solo dopo aver esperito, in maniera infruttuosa, il tentativo di definizione in via endo-procedimentale della pretesa.

Da una prima (e piuttosto veloce) lettura del novellato articolo, sembrerebbero trovare fattiva attuazione i principi di collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, tanto invocati dallo “Statuto dei diritti del contribuente”. Sembrerebbe trovare, altresì, piena tutela il diritto al contraddittorio mediante la decretata obbligatorietà dell’accertamento con adesione attivato dall’Ufficio.
L’entusiasmo si spegne rapidamente: il Legislatore non ha certamente deposto gli avvisi di accertamento in cantina.
Si osserva, infatti, che l’Agenzia delle Entrate continuerà ad emettere avvisi di accertamento al ricorrere delle fattispecie di seguito rappresentate:
– qualora l’invito a comparire non conduca ad una definizione concordata della pretesa;
– qualora i rilievi traggano origine da anomalie da studi di settore;
– nei casi di urgenza e di pericolo per la riscossione;
– nelle verifiche sull’abuso ai sensi dell’art. 10 bis della L. 212/2000.

La disciplina in commento non trova, peraltro, applicazione nei casi in cui l’Ufficio accertatore, facendo seguito ad accessi ed ispezioni, abbia notificato un processo verbale di constatazione (in siffatte ipotesi, resta ferma la possibilità per il contribuente di produrre memorie difensive) e qualora l’atto costituisca un accertamento parziale e di rettifica parziale.
Ciò che, a parer di chi scrive, lascia sconcertati, è che l’omessa notifica dell’invito a comparire de quo, non determini ipso iure la nullità dell’avviso di accertamento notificato. Sarà, infatti, onere del contribuente dimostrare in concreto, in sede giudiziale, il pregiudizio che la “compressione” del diritto al contraddittorio preventivo, ha determinato (cd. “prova di resistenza”).

Dulcis in fundo, il novellato comma 3-bis dell’art. 5 del D.lgs. n. 218/1997, sancisce che se fra la data di notifica dell’invito a comparire e il termine di decadenza del potere di accertamento decorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza del potere di accertamento degli uffici, è prorogato a 120 giorni estendendo, di fatto, i termini di decadenza.

La strada verso l’instaurazione di un rapporto collaborativo tra Amministrazione finanziaria e contribuente, appare a quasi vent’anni dallo Statuto dei diritti del contribuente, ancora lunga ed in salita.
Ancorché le evidenziate criticità è, in ogni caso, apprezzabile lo sforzo compiuto dal Legislatore nel tentativo di dirimere – in concreto – le controversie in sede stragiudiziale, mediante la previsione di un confronto Fisco-contribuente di natura cogente.
Ai posteri l’ardua sentenza…


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